1. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa e, comunque, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 2, definiscono un programma regionale degli interventi a favore della presenza, della promozione e della valorizzazione dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato. Le regioni, in particolare, svolgono i seguenti compiti:
a) elaborano il piano di programmazione regionale per le attività dello spettacolo dal vivo, tenuto conto degli esiti del monitoraggio sulle attività e sulle espressioni di spettacolo dal vivo esistenti nell'ambito dei propri territori;
b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2;
c) promuovono la formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo;
d) promuovono la distribuzione e l'esercizio dello spettacolo dal vivo sul proprio territorio sia attraverso i circuiti, sia attraverso i teatri municipali, sia concorrendo alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al capo III;
e) promuovono le tradizioni locali dello spettacolo dal vivo e operano per incentivare e sostenere la ricerca, la sperimentazione e le produzioni dei giovani autori e dei giovani artisti;
f) partecipano, secondo modalità stabilite con proprie leggi e regolamenti, alle forme stabili dello spettacolo dal vivo;
g) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione dello spettacolo dal vivo, per la ricerca, per l'elaborazione e per la produzione;
h) svolgono la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel proprio territorio, in coordinamento con il servizio per il monitoraggio e la vigilanza di cui al comma 3 dell'articolo 3;
i) definiscono, in concorso con i comuni e con le province, il piano regionale di recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale, nonché eventuale conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini della programmazione di cui all'articolo 11;
l) promuovono e stipulano protocolli di intesa, anche attraverso finanziamenti finalizzati, con le emittenti radiotelevisive locali per la destinazione di spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio;
m) predispongono progetti da inoltrare all'Unione europea per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo.
2. La programmazione regionale degli interventi a favore dello spettacolo dal vivo è definita dalle singole regioni in concorso con le province e i comuni del proprio territorio. Nell'ambito della programmazione regionale i comuni e le province svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo di cui alla lettera d) del comma 1, avvalendosi di proprie strutture e di soggetti privati. I comuni e le province possono costituire, nelle forme stabilite dalle regioni, organismi per la promozione, la programmazione
a) specifiche competenze ed elevata qualificazione tecnico-professionale dei soggetti candidati alla direzione degli uffici e dei servizi regionali per lo spettacolo dal vivo;
b) assenza di situazioni personali di conflitto generate da eventuali diverse funzioni o ruoli svolti per conto di altri soggetti, pubblici o privati, in uno dei settori dello spettacolo dal vivo.